ATLETICA ALBIATE

Fai atletica, non farai panchina!

Questo documento è tratto dal sito www.fidal.it

 

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEI TESSERATI DAGLI ABUSI E DALLE CONDOTTE DISCRIMINATORIE - SAFEGUARDING POLICY

 

INDICE

 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II – IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DAGLI ABUSI (SAFEGUARDING OFFICE)

TITOLO III – SEGNALAZIONI E ATTIVAZIONE DEL GARANTE E PROCEDURE

TITOLO V – INIZIATIVE E FORMAZIONE OBBLIGATORIA

 

ARTICOLI

 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1 – Finalità

  1. La Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) con il presente Regolamento intende promuovere il diritto di tutti i Tesserati a svolgere attività in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità, e congiuntamente disporre pratiche di prevenzione, contrasto e sanzione di qualsiasi condotta discriminatoria, forma di abuso e/o sfruttamento sulla persona, in ogni ambito, per ragioni di razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, idee politiche, status sociale, disabilità e risultati delle prestazioni sportive.

 

Art. 2 – Ambito di applicazione

    1. Il presente Regolamento si applica a tutti i Tesserati della FIDAL.
    2. Ai fini del presente Regolamento, assumono rilievo le condotte tenute nell’ambito e connesse all’attività federale, ivi compreso lo svolgimento delle attività sportive.
    3. Le condotte rilevanti, come previste dal successivo art. 3, possono essere tenute in ogni forma e/o modalità, ivi comprese ma non solo:
                1. di persona;
                2. tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.
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Art. 3 – Comportamenti rilevanti

      1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento:
                  1. l’abuso psicologico;
                  2. l’abuso fisico;
                  3. la molestia sessuale;
                  4. l’abuso sessuale;
                  5. la negligenza;
                  6. l’incuria;
                  7. l’abuso di matrice religiosa;
                  8. il bullismo, il cyberbullismo:
                  9. i comportamenti discriminatori.
      2. A tal fine, vengono considerati:
                  1. per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
                  2. per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l’integrità psicofisica del Tesserato. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
                  3. per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
                  4. per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
                  5. per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
                  6. per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
                  7. per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
                  8. per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
                  9. per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
      3. In ogni caso, è considerata quale “molestia” e/o “abuso” ogni condotta che ha effetto discriminatorio circa la razza, religione, colore, credo o ideali, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socioeconomico, capacità atletiche.

Art. 4 – Obblighi dei Tesserati

      1. I Tesserati sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti alle seguenti linee guida:
                  1. riservare ad ogni Tesserato adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità;
                  2. prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la responsabilità genitoriale;
                  3. programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
                  4. porre attenzione, in occasione delle trasferte, a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisiste tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore;
                  5. informare costantemente gli esercenti la responsabilità genitoriale della programmazione degli allenamenti;
                  6. prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
                  7. comportarsi con tutti gli altri Tesserati, nei confronti dei Giudici di Gara e dei volontari durante l’attività sportiva e le manifestazioni agonistiche in modo rispettoso della dignità personale e della altrui sensibilità e del decoro, accettando le decisioni dei soggetti aventi posizione di garanzia e controllo secondo l’ordinamento sportivo ed esercitando il legittimo diritto di critica in modo leale, educato e senza alimentare la cultura del sospetto.

Art. 5 – Obblighi delle Associazioni e Società Affiliate

      1. Tutte le Associazioni e Società Affiliate dovranno predisporre ed adottare modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, et o orientamento sessuale, conformi alle Linee guida per la predisposizione dei medesimi, come emanate dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera.
        Qualora, ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell’art. 16, del D.Lgs. 39/2021, le Associazione o la Società Sportive, se anche affiliata ad altra Federazione Sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita, opti per l’applicazione delle Linee guida emanate da altro ente di affiliazione, ne dà immediata comunicazione al responsabile della politiche di safeguarding.
        Le Associazioni e le Società sportive affiliate devono nominare un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021, con l’obbligo del medesimo di partecipare ai seminari informativi di cui all’art. 17.
        (norma transitoria)
        Le Associazioni e le Società affiliate sono tenute ad adottare i modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportive e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie entro dodici mesi dalla comunicazione delle Linee guida da parte della Federazione Italiana di Atletica leggera.
        Ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D.Lgs. 39/2021, le Associazioni e le Società sportive già dotate di un modello di controllo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 lo integrano a tal fine.
        L’obbligo di nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi decorre dal 1 luglio 2024.

Art. 6 – Natura delle disposizioni

      1. La commissione di condotte di cui all’art. 3, le violazione degli obblighi di cui all’art. 4 e dell’art. 5 e in generale degli obblighi del presente Regolamento, nonché la commissione di condotte che integrino violazioni del capo II, titolo I, libro III del D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater-1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies del codice penale, sono considerate illecito, e determinano la possibilità di applicazione di una delle sanzioni di cui al Regolamento di Giustizia medesimo, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità dei fatti.

Art. 7 – Conoscenza ed osservanza del presente Regolamento

      1. I Tesserati sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli organi all’uopo preposti.
      2. Il presente Regolamento è pubblicato in apposita sezione del sito internet della FIDAL. Gli organi territoriali della Federazione, le ASD/SSD e gli altri enti affiliati garantiscono la massima diffusione del Regolamento.

 

TITOLO II – IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DAGLI ABUSI E DALLECONDOTTE DISCRIMINATORIE (SAFEGUARDING OFFICE)

 

Art. 8 – Composizione e nomina dell’Ufficio del Garante per la protezione dagli abusi e dalle condotte discriminatorie

      1. Il Garante per la protezione dagli abusi e dalle condotte discriminatorie (c.d. Safeguarding Office, di seguito anche solo “Ufficio” o “l’Ufficio”) è composto da un numero tra tre a cinque componenti, ivi compreso il Presidente. Il Presidente e i componenti sono nominati dal Consiglio Federale tra persone che abbiano comprovati requisiti di moralità (da intendersi come assenza di qualsiasi condanna definitiva o indagine in corso per reati dolosi o colposi in materia di omissione di soccorso o adempimenti a normativa per la quale vi era specifica posizione di protezione), comprovata esperienza in materia giuridico-legale, medico-sanitario o psicologico o sportivo.
      2. Il Presidente e i componenti dell’Ufficio durano in carica per il quadriennio olimpico. Presidente e componenti non possono essere revocati e/o sostituiti se non per giusta causa e previa informativa al CONI. L’incarico è gratuito salva la possibilità da parte del Consiglio Federale di prevedere un gettone a presenza.
      3. L’Ufficio adotta le proprie deliberazioni mediante collegio formato da tre componenti, da stabilirsi per ogni procedimento. All’apertura del procedimento ovvero in ogni sua fase, il Presidente può designare il collegio ed eventualmente delega uno o più componenti allo svolgimento delle attività istruttorie o di ogni approfondimento. I componenti del collegio operano in modo disgiunto negli accertamenti. L’adozione delle raccomandazioni avviene collegialmente.
      4. Il Presidente convoca l’Ufficio e presiede alle riunioni, può attribuire deleghe e funzioni, ivi comprese quelle di Vice-Presidente e Segretario, altresì con il compito di trasmettere alla Segreteria Federale le relative deliberazioni. Il Presidente ha poteri di deliberazione d’urgenza in caso di necessità e urgenza., fatto salvo la successiva ratifica da parte dell’ufficio in occasione della prima riunione utile.
      5. L’Ufficio può adottare un Protocollo di lavoro per la sua organizzazione e funzionamento.

Art. 9 – Funzioni e facoltà dell’Ufficio del Garante per la protezione dagli abusi e dalle condotte discriminatorie.

      1. L’Ufficio riceve, con le modalità previste nel presente Regolamento, le segnalazioni relative alle condotte di cui all’art.3 e/o alla mancata osservanza delle raccomandazioni previste all’art. 4 o dall’art. 5.
      2. L’Ufficio ha altresì la facoltà di attivarsi spontaneamente, sempre al fine di verificare situazioni di pericolo o abusi in corso, nonché per azioni di prevenzione, e tiene i rapporti con i singoli Responsabili nominati nelle Associazioni o Società affiliate.
      3. L’Ufficio, in via collegiale, può:
                  1. invitare ad audizione ogni soggetto anche non tesserato che ritenga utile ai fini del procedimento;
                  2. richiedere relazioni o chiarimenti scritti a dirigenti, allenatori e in genere ad ogni tesserato;
                  3. acquisire e/o chiedere l’esibizione a ogni tesserato di elementi utili al fascicolo in ogni forma;
                  4. effettuare o richiedere ispezioni, eventualmente con l’assistenza o per il tramite della Segreteria Generale;
                  5. presenziare senza darne alcun preavviso e informazione ad eventi, gare, manifestazioni, allenamenti e ogni attività federale, laddove ritenuto utile in connessione a una situazione di pericolo in essere o a un’azione in corso;
                  6. compiere in via diretta o delegata ogni attività istruttoria ritenuta utile al singolo procedimento.
      4. All’esito di un procedimento o, ravvisata l’urgenza, anche in pendenza dello stesso, l’Ufficio ha facoltà di:
                  1. formulare raccomandazioni verso singoli affiliati e/o tesserati per cessare immediatamente attività ritenute contrarie ai principi del presente Regolamento;
                  2. formulare raccomandazioni verso singoli affiliati e/o tesserati affinché pongano in essere misure di prevenzione in relazione al ripetersi di pericoli o abusi nel futuro;
      5. Le raccomandazioni di cui al comma precedente sono trasmesse al Consiglio Federale perché quest’ultimo ne valuti l’adozione. L’eventuale delibera di adozione potrà esser secretata dal Consiglio Federale medesimo e protocollata senza nominativi, laddove ritenuto necessario e su richiesta dell’Ufficio per la salvaguardia della riservatezza dei singoli; L’inosservanza da parte del tesserato e/o dell’affiliata delle raccomandazioni se adottate dal Consiglio costituisce illecito disciplinare, la cui responsabilità è accertata ai sensi del regolamento di Giustizia.
      6. Degli esiti delle ispezioni e delle acquisizioni probatorie, se rilevanti, l’Ufficio informa l’Ufficio del Procuratore Federale, per gli eventuali adempimenti di propria competenza, nei limiti di riservatezza di cui al successivo art.11.
      7. L’Ufficio redige annualmente una relazione illustrativa da trasmettere al Consiglio Federale, nella quale indica il numero di segnalazioni complessivamente pervenute, i casi rilevanti per diretta conoscenza nello svolgimento del proprio incarico e le iniziative assunte in tale contesto.

Art. 10 – Rapporti con l’organizzazione federale e articolazione dell’ufficio

      1. La Segreteria Generale della FIDAL garantisce il supporto alle attività dell’Ufficio.
      2. L’Ufficio del Procuratore Federale e l’Ufficio del Garante per la protezione dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie collaborano per contrasto di contrasto di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione e/o sopruso, a tal fine condividendo eventualmente le informazioni rilevanti. Ferma la competenza dell’Ufficio del Garante per la protezione dagli abusi e dalle condotte discriminatorie esclusivamente per la rimozione di pericoli e abusi presenti e al precedente art. 8 questo Ufficio rinvenga fatti rilevanti per l’accertamento di eventuali responsabilità in relazione ad abusi o altre violazioni disciplinari compiute trasmette gli atti all’Ufficio del Procuratore federale per competenza.
      3. L’Ufficio del Garante per la protezione dagli abusi e dalle condotte discriminatorie ha la facoltà di avvalersi di esperti, le cui competenze appaiano opportune o necessarie in relazione a singole azioni o procedimenti. La selezione dei singoli esperti e l’eventuale compenso sono di competenza del Consiglio Federale ovvero, se d’urgenza, del Presidente Federale, nel rispetto della normativa federale.
      4. L’Ufficio del Garante per la protezione dagli abusi e dalle condotte discriminatorie può avvalersi di Collaboratori per le Istruttorie, nominati dal Consiglio Federale su richiesta del medesimo Ufficio del Garante per la protezione abusi. I collaboratori sono scelti su base territoriale (uno per il nord, uno per il centro e uno per il sud della nazione). I componenti possono compiere ogni attività delega dal collegio, ivi compresi accessi e ispezioni.

 

TITOLO III – PROCEDURA AVANTI IL GARANTE

 

Art. 11 – Modalità e dovere di segnalazione

      1. I Tesserati che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e che coinvolgano Tesserati anche minorenni, possono darne immediata comunicazione all’Ufficio del Garante per la protezione dagli abusi e dalle condotte discriminatorie, mediante un indirizzo pec o di mail ordinaria del quale viene data adeguata pubblicità sul sito federale. Nel caso di molestie e abusi sessuali vi è un obbligo di segnalazione da parte dei tesserati maggiorenni che ne vengano a diretta conoscenza; l’eventuale inottemperanza a tale obbligo determinerà una responsabilità disciplinare.
      2. La Segnalazione verrà presa in considerazione, laddove non anonima ai sensi del successivo art. 11, soltanto laddove l’identità del segnalante, come riferita nella segnalazione medesima, risulti chiara e confermata.
      3. L’Ufficio procede, ove ritenuto di competenza, senza indugio a inoltrare la segnalazione all’Ufficio del Procuratore Federale.
      4. Le segnalazioni scritte dovranno contenere ogni circostanza nota al segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e dell’individuazione dei soggetti coinvolti.

Art. 12 – Riservatezza delle segnalazioni

      1. La Federazione garantisce la riservatezza del segnalante, qualora espressamente richiesto. Parimenti è facoltà del segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse alla Procura Federale o ad altro Organo. Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia ritenuta evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.
      2. Al fine di favorire le segnalazioni che di situazioni di abuso e pericolo attuale, è istituito il servizio di whistleblowing sul sito internet istituzionale della FIDAL in apposita collocazione di agevole accesso. In tal caso, la segnalazione potrà essere inoltrata nel completo anonimato del segnalante; dalla medesima potrà conseguire l’apertura del procedimento esclusivamente laddove vi sia una chiara individuazione dei soggetti coinvolti e degli indizi e degli elementi di prova a sostegno.
      3. Le segnalazioni pervenute ai sensi del comma precedente sono trasmesse dal Segretario Generale della FIDAL al Presidente dell’ufficio del Garante per la protezione dagli abusi e dalle condotte discriminatorie e sono messe a disposizione dell’Ufficio del Procuratore Federale, laddove legittime secondo le condizioni del presente regolamento.
       

Art. 13 – Obbligo di riservatezza dell’Ufficio

      1. In ogni caso, l’Ufficio e gli eventuali consulenti e collaborati coinvolti assumono l’onere di riservatezza in merito a quanto appreso nell’espletamento dei compiti affidati.

Art. 14 – Attivazione del Garante

      1. L’Ufficio del Garante per la protezione dagli abusi e dalle condotte discriminatorie viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente Regolamento nelle seguenti modalità:
                  1. conoscenza diretta per avervi assistito personalmente;
                  2. segnalazione come da precedenti artt. 10 o 11;
                  3. acquisizione di informazione anche dagli organi di stampa;
                  4. trasmissione di documenti da parte di Organi Federali, anche territoriali, ovvero da parte dell’Ufficio della Procura Federale laddove emergenti in materia di competenza dell’Ufficio del Garante per la protezione dagli abusi e dalle condotte discriminatorie durante un’indagine disciplinare.

Art. 15 – Il Procedimento

                1. Per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà di cui al titolo II e in ogni caso di attivazione ai sensi dei precedenti articoli 10, 11, 12 e 13, l’Ufficio e gli eventuali consulenti e collaborati coinvolti, salvo l’obbligo di verbalizzazione di ogni attività e/o riunione e di motivazione sintetica della raccomandazione, hanno facoltà di gestione informale del Procedimento.

 

TITOLO IV – INIZIATIVE E FORMAZIONE OBBLIGATORIA

 

Art. 16 – Misure per la diffusione del presente Regolamento

                1. La diffusione del presente Regolamento è obbligatoria nei confronti delle affiliate e, anche a mezzo attività delle medesime, nei confronti dei Tesserati.
                2. La FIDAL ne divulgherà i principi tramite pubblicazione sul sito e mediante apposite circolari e avvenimenti formativi.
                3. Le affiliate sono tenute all’affissione del Regolamento presso la propria sede sociale e presso l’impianto sportivo nel quale viene svolta attività sportiva, se presente una bacheca sociale; la mancata affissione del Regolamento, o la mancata esibizione del materiale correlato, costituisce illecito disciplinare.

Art. 17 – Seminari informativi

                1. La FIDAL promuove l’organizzazione di seminari informativi.
                2. Il calendario degli incontri verrà pubblicato sui siti istituzionali della FIDAL e dei Comitati Regionali e ne verrà data massima diffusione con ogni mezzo ritenuto opportuno.

Art. 18 – Formazione obbligatoria

                1. I Tecnici, i Dirigenti e tutti i Tesserati Fidal per le singole società nonché gli appartenenti al Gruppo Giudici di Gara sono tenuti a conoscere il presente Regolamento.
                2. È tenuto alla formazione chiunque collabori direttamente con la FIDAL nella gestione delle attività sportive con minorenni.
                3. E’ altresì tenuto alla formazione ciascun Responsabile nominato ai sensi dell’art. 5, comma 3 del presente Regolamento.

Art. 19 – Disposizioni finali e transitorie

              1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla delibera del Consiglio Federale o del provvedimento equivalente.
              2. Gli obblighi ivi previsti entrano in vigore dal 24 luglio 2024.